Cancellare notizie di un giornale online diritto all’oblio elimina il tuo passato

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Nella sentenza in argomento (caso di M.L. e W.W. Germania – ricorsi nn. 60798/10 e 65599/10), la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma, all’unanimità, che non si configura alcuna violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Il caso riguarda il rifiuto della Corte tedesca federale di giustizia di vietare a tre diverse testate editoriali telematiche la possibilità concessa al pubblico di accedere alle informazioni ed articoli relativi alla condanna dei ricorrenti menzionati con il loro nome completo per l’omicidio di un attore conosciuto.

La Corte concorda con la conclusione del Tribunale Federale tedesco che i media hanno, in questo modo, consentito la formazione di un’opinione democratica mettendo a disposizione del pubblico vecchie informazioni pubbliche memorizzate nei loro archivi.

La Corte ricorda che in questo caso si configura una piena applicazione del principio di libertà giornalistica e che l’articolo 10 della Convenzione lascia ai giornalisti la decisione su quali dettagli devono essere pubblicati a condizione che queste scelte siano conformi agli standard etici e deontologici della professione. L’inclusione in un report giornalistico di dati di natura personale come il nome completo dell’imputato, è un aspetto importante per il lavoro del giornalista, soprattutto quando si tratta di procedimenti penali che hanno suscitato un notevole interesse pubblico che il passare del tempo non ha affievolito.

La Corte nota, inoltre, che, durante la loro ultima richiesta di revisione del processo nel 2004, i ricorrenti si sono egli stessi rivolti alla stampa a cui hanno trasmesso un numero notevole di documenti al fine di informare il pubblico. Questo comportamento di certo contraddice la loro speranza di ottenere l’anonimizzazione in merito al caso in argomento o il diritto all’oblio digitale.

In conclusione, la Corte ritiene che, nel caso di specie, in considerazione della legittimità dell’accesso alle notizie per il permanere dell’interesse pubblico ed in considerazione anche del comportamento dei ricorrenti nei confronti della stampa, non ci sono validi motivi per contraddire la decisione della Corte Federale di giustizia

In effetti il problema del diritto all’oblio nasce storicamente in rapporto proprio all’esercizio del diritto di cronaca giornalistica. Difatti, presupposto perché un fatto privato possa divenire legittimamente oggetto di cronaca è l’interesse pubblico alla notizia. La collettività va informata con tempestività, in modo da poter conoscere l’accaduto in tempo reale e con completezza, così da fornirle una chiara visione del fatto.

Ma una volta che del fatto il pubblico sia stato informato con completezza, cessa l’interesse pubblico in quanto la collettività ha ormai acquisito il fatto. Non vi è più una notizia. Riproporre l’accadimento sarebbe inutile, poiché non vi sarebbe più un reale interesse della collettività da soddisfare. Non solo inutile per la collettività, ma anche dannoso per i protagonisti in negativo della vicenda.

Il diritto all’oblio è quindi la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca. Come non va diffuso il fatto la cui diffusione (lesiva) non risponda ad un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia (lesiva) quando ciò non sia più rispondente ad una attuale esigenza informativa.

Ma un ulteriore fondamento del diritto all’oblio va rinvenuto nell’art. 27, comma 3°, Cost., secondo cui “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato”. E’ il principio della funzione rieducativa della pena. Questa, cioè, non deve avere soltanto la funzione di punire, ma anche (e soprattutto) quella di favorire il reinserimento sociale del condannato, la sua restituzione alla società civile. Ebbene, la pena non potrebbe assolvere alla funzione di restituire il condannato alla società civile se in quest’ultima rimanesse ben saldo il ricordo di quanto quel condannato ha fatto. Ricordo che sarebbe rafforzato proprio dalla riproposizione dello stesso fatto. E ciò dovrebbe valere tanto per i reati minori, quanto per quelli più efferati.

Ma con dei limiti. Come nel caso esaminato dalla CEDU, vi sono fatti talmente gravi per i quali l’interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno. Si pensi ai crimini contro l’umanità, per i quali riconoscere ai loro responsabili un diritto all’oblio sarebbe addirittura diseducativo. O ad altri gravi fatti che vengono riproposti proprio perché non vengano dimenticati. O anche a vicende che si può dire abbiano modificato il corso degli eventi diventando Storia, come l’attentato al Papa, il “caso Moro”, i fatti più eclatanti di “Tangentopoli”. Qui non si può parlare di diritto all’oblio perché i fatti non diventano mai “privati”. Al contrario, sarebbe proprio la loro mancata riproposizione a porsi in contrasto con l’interesse pubblico, che qui prevale sempre sul diritto del singolo individuo a non essere più ricordato. Ma ad eccezione dei casi in cui l’interesse pubblico è destinato a non affievolirsi, il diritto all’oblio scatta sempre, a partire dal momento in cui cessa l’interesse pubblico intorno ad un fatto perché ormai acquisito. Per il protagonista in negativo della vicenda, quel fatto diventa “privato” ed acquista pienezza il suo diritto alla riservatezza.

Essendo il diritto all’oblio subordinato al perdurare della mancanza dell’interesse pubblico, può accadere che a distanza di tempo sorga un interesse pubblico alla riproposizione del fatto medesimo. E’ il caso di chi, essendo stato condannato per stupro anni prima, commette un’altra violenza sessuale appena uscito dal carcere.

Qui diventa legittima non soltanto la diffusione della notizia relativa all’ultima violenza, ma anche la rievocazione del vecchio delitto, poiché stimola nell’opinione pubblica l’inevitabile dibattito sulla funzione rieducativa del carcere, nonché sulle misure da adottare per contrastare un’autentica piaga sociale. Come è stata legittima la rievocazione, a distanza di trent’anni, del massacro del Circeo ai danni di Angelo Izzo, dopo che questi ne aveva replicato la ferocia smentendo così ogni ipotesi di ravvedimento.

Al diritto all’oblio, quindi, deve essere contrapposto il cd. “diritto alla storia”. In effetti, proprio sulla scorta di quanto affermato in sede di giurisprudenza comunitaria il diritto ad essere “dimenticati”, in tutto o in parte, va visto con particolare attenzione. Non sempre è giusto rimuovere dallo spazio pubblico un’informazione reale, veritiera e corretta, che quando è stata pubblicata era di sicuro interesse di cronaca e di sicuro interesse pubblico. E il tutto in nome dell’interesse del singolo. A tale interesse può contrapporsi un interesse maggiore di carattere pubblicistico. In realtà la nostra storia ormai ci viene raccontata su Internet, o comunque in digitale.

Facendo passare, quindi, incondizionatamente questo principio che ciascuno di noi può riprendersi tutte le informazioni che lo riguardano pubblicate da terzi, fra quindici anni quando qualcuno (ammesso che Internet esista ancora) volesse ripercorrere la storia degli anni Duemila attraverso l’informazione on line, probabilmente trarrebbe l’errata conclusione che la nostra è stata un’età felice vissuta da gente per bene. È ovvio, infatti, che potendo, ciascuno andrà a togliere quello che non gli piace, in modo da avere la migliore “reputation” on line possibile.

L’attività giornalistica è stata modificata dallo sviluppo di Internet. La possibilità di raccogliere, incrociare, scambiare e archiviare informazioni personali si è enormemente accresciuta, consentendo una straordinaria circolazione e diffusione di conoscenze e di opinioni. La conseguenza è che oggi è divenuto estremamente difficile esercitare il diritto all’oblio in quanto le legittime richieste di cancellazione o aggiornamento devono anche tener conto dei diversi luoghi virtuali in cui tali informazioni compaiono: sul sito, sulla copia cache della pagina web, sui titoletti che costituiscono il risultato della ricerca tramite motore di ricerca.

Ognuno di questi luoghi ha un titolare di trattamento diverso e per i gestori dei motori di ricerca extraeuropei c’è l’ostacolo della disciplina applicabile. Una volta entrati nel circuito elettronico della rete, insomma, è davvero difficile far valere i propri diritti.

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