Nuove regole per magistrati (e giornalisti). L’utilizzo di virus Trojan sarà consentito solo nelle indagini su mafia e terrorismo. Stop alla trascrizione di conversazioni irrilevanti
Mai più trascrizioni di intercettazioni irrilevanti per le indagini; regole per l’utilizzo dei virus-spia come il Trojan; solo “brani essenziali” e quando “è necessario” nelle ordinanze di custodia cautelare; un nuovo reato nel codice penale: la “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, punito con la
reclusione fino a 4 anni, accesso legittimo dei giornalisti alle ordinanze del gip, una volta che le parti ne hanno avuto copia. Questi i punti essenziali della nuova legge sulle intercettazioni, prevista dalla delega contenuta nella riforma del processo penale varata la scorsa estate. Ecco, nel dettaglio, cosa prevedono i 9 articoli del provvedimento, un decreto legislativo approvato in via preliminare il 2 novembre scorso in Consiglio dei ministri e oggi giunto al via libera definitivo, dopo alcune modifiche introdotte a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
Diffusione fraudolenta di registrazioni o conversazioni: pena fino a 4 anni
Reclusione fino a 4 anni per “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute
fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa”. Non c’è punibilità se la diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Divieto di trascrizione degli ascolti irrilevanti
Il testo prevede il divieto di trascrizione “anche sommaria” delle “comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti”. Nel verbale delle operazioni va indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
Archivio in mano al Pm
A conservare verbali e registrazioni sarà il pubblico ministero in un archivio e sarà sempre il pm entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi
del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova. Nel caso in cui vi sia un rischio di “grave pregiudizio per le indagini”, il giudice può autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell’inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto – le registrazioni non acquisite – sarà conservato nell’archivio del pm e sarà possibile chiederne la distruzione.